Art. 2.
(Incremento del FUS).

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, sono incrementati gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, progressivamente e compatibilmente con gli equilibri della finanza pubblica, fino al raggiungimento di una consistenza di risorse non inferiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo.
      2. A tale fine, a decorrere dall'esercizio successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, e per il successivo quadriennio, le risorse statali destinate al FUS sono annualmente incrementate di una quota non inferiore al 15 per cento dello stanziamento dell'anno precedente. Alla fine del quinquennio, il Ministro per i beni e le attività culturali valuterà l'incremento del FUS in rapporto all'obiettivo di cui al comma 1 e, qualora questo non sia stato ancora raggiunto, è autorizzato a elaborare ogni necessaria e conseguente iniziativa a ciò finalizzata.

 

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